NORMATIVE
Conoscere le norme per lavorare con consapevolezza.
Approfondimenti sul ruolo delle Guardie Particolari Giurate, sulle competenze e sui limiti del servizio. Spiegazioni chiare, esempi pratici e riferimenti alle fonti ufficiali.
A cura di Guardie Giurate d’Italia.
NORMATIVE | Guardia Particolare Giurata: ruolo, qualifica e limiti
Conoscere il proprio ruolo è il primo passo per svolgere il servizio con professionalità.
La Guardia Particolare Giurata svolge funzioni di vigilanza e custodia dei beni mobili e immobili ai quali è destinata. Il riferimento fondamentale è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, conosciuto come TULPS.
LA QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
L’articolo 138 del TULPS stabilisce che, salvo quanto diversamente previsto, le GPG rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni loro affidati.
La qualifica è quindi legata alle funzioni svolte. Non attribuisce automaticamente i poteri delle Forze dell’Ordine.
I LIMITI DEL SERVIZIO
L’articolo 134 del TULPS esclude che la licenza di vigilanza privata possa autorizzare operazioni che comportino l’esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale.
La qualifica di GPG, da sola, non conferisce quindi un potere generale di perquisire, identificare coercitivamente o trattenere le persone. Eventuali interventi devono avere una specifica base giuridica: una disposizione di servizio non può creare poteri che la legge non prevede.
UN ESEMPIO CONCRETO
Controllare gli accessi a una struttura secondo le procedure previste dal servizio non equivale a effettuare un’identificazione di polizia.
Chiedere un documento per verificare l’autorizzazione all’ingresso è diverso dall’imporne l’esibizione attraverso poteri coercitivi.
IL VALORE DELLA PROFESSIONALITÀ
Comprendere competenze e limiti aiuta a tutelare i beni affidati, le persone e la stessa guardia. La preparazione normativa è una parte essenziale della professionalità in divisa.
Riferimenti: R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 134 e 138.
A cura di Guardie Giurate d’Italia.
Fonte normativa: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), articoli 134 e 138 e successive modificazioni: Vedi QUI!
NORMATIVE | Il giuramento della GPG: significato e obblighi
Il giuramento è un passaggio fondamentale per la Guardia Particolare Giurata. Esprime l’impegno a svolgere le funzioni affidate rispettando la legge e i diritti dei cittadini.
LA NORMA DI RIFERIMENTO
Il giuramento è disciplinato dall’articolo 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del TULPS, come sostituito dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.
Per le guardie addette ai servizi indicati dall’articolo 256-bis, comma 2, la norma prevede un impegno preciso: osservare le disposizioni vigenti e svolgere le proprie funzioni con coscienza e diligenza, rispettando i diritti dei cittadini.
DAVANTI A CHI SI PRESTA?
Quando è prescritto, il giuramento viene prestato davanti al Prefetto o a un funzionario da lui delegato. La sua prestazione viene attestata in calce al decreto di approvazione.
QUANDO SI PUÒ INIZIARE IL SERVIZIO?
Per le attività che richiedono il giuramento, la guardia è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo averlo prestato. Il solo rilascio del decreto non permette di saltare questo passaggio.
Svolgere tali attività senza aver prestato il giuramento costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ferme restando le altre responsabilità previste dalla legge.
COSA SIGNIFICA NELLA PRATICA?
Il giuramento richiama tre impegni quotidiani:
• Rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
• Svolgere il servizio con attenzione e senso di responsabilità.
• Rispettare i diritti delle persone durante ogni intervento.
Non attribuisce ulteriori poteri: le competenze della guardia restano quelle previste dalla legge.
UN IMPEGNO CHE CONTINUA OGNI GIORNO
Il valore del giuramento si riconosce nei comportamenti: nella cura del servizio, nella correttezza verso le persone e nella consapevolezza dei propri doveri e limiti.
Fonte normativa: articolo 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153. - VEDI QUI
A cura di Guardie Giurate d’Italia.
